Art. 4.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

      1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10, comma 4, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

              «h-bis) le ferrovie dismesse di interesse storico, testimoniale o etnoantropologico»;

          b) all'articolo 136, comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

              «d-bis) le ferrovie dismesse non tutelate dalle disposizioni della parte seconda del presente codice, di pregevole valore paesaggistico o inserite in ambiti territoriali di particolare valenza ambientale;

              d-ter) i sentieri e i tratturi di rilevante valore paesaggistico, ambientale o storico»;

 

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          c) all'articolo 137, comma 1, le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «, d), d-bis) e d-ter)».